Il Contratto individuale di Lavoro

  

   Come parecchie cose nella vita anche il rapporto di lavoro è formale, va normato come un qualsiasi rapporto bilaterale.

    Io presto la mia attività lavorativa a chi interessa: l'Azienda e con questa stabilisco le basi del rapporto.

La maggior parte della normativa applicata ad un rapporto di lavoro è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, detto CCNL, dai contratti integrativi aziendali e/o territoriali e dalle leggi in materia di lavoro, ma è altresì obbligatorio, per contratto e per la giurisprudenza, che il lavoro sia regolato anche attraverso un contratto individuale di lavoro, detto comunemente contratto di assunzione.

Per meglio precisare lo spirito della norma devo necessariamente chiarire un punto basilare.

Il rapporto di lavoro è principalmente a tempo indeterminato ed a tempo pieno, tutte le altre forme di assunzione sono considerate delle deroghe a cui vanno applicate norme particolari quali, ad esempio: tempo determinato, part time, formazione lavoro, ecc.

Quindi, se un Datore di Lavoro non prevedesse la sottoscrizione di nessun contratto individuale di lavoro, questo rapporto deve intendersi, a tutti gli effetti di legge, a tempo indeterminato ed a tempo pieno.

Ma non è solo questo l'unico motivo per cui deve essere necessariamente prevista la sottoscrizione di un contratto; la normativa vigente indica che il periodo di prova, quello in cui le parti possono recedere il rapporto di lavoro senza preavviso alcuno e senza diritto a nessun risarcimento, deve risultare da atto scritto, ergo: se non si sottoscrive nessun documento che attesti il periodo di prova e la sua durata (che varia da livello e livello e dal CCNL di settore), allora il rapporto di lavoro si deve intendere immediatamente con caratteristiche stabili e senza prova.

In tal caso il Datore di Lavoro non potrà licenziare il lavoratore senza avergli contestato una giusta causa o giustificato motivo ed il lavoratore deve dare eventualmente il regolare preavviso nel caso non volesse più continuare il rapporto di lavoro, anche se è al lavoro da un giorno solamente, in caso contrario, il Datore di Lavoro può pretendere dal prestatore d'opera il pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso per il periodo stabilito dal CCNL di settore.

Inoltre, la normativa giuridica prevede la sottoscrizione del lavoratore di una dichiarazione di responsabilità ove accetta l'assunzione regolata dal contratto stesso e dal CCNL oltre alla presa d'atto sull'informazione ricevuta del suo numero di iscrizione nel registro presenze dell'Azienda.

Quindi, il contratto di lavoro o di assunzione va sottoscritto in ogni caso di rapporto di lavoro, anche se si sa benissimo, il più delle volte alcune Aziende non applicano questa norma magari non coscienti che questa operazione li mette a rischio per i motivi di cui sopra.

Al lavoratore a cui non è stato chiesto di sottoscrivere preventivamente nessun contratto di lavoro possiamo solo dire che dal primo minuto che ha messo  piede all'interno dell'Azienda è di fatto regolarmente assunto a tutti gli effetti giuridici e contrattuali con un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.


Nel caso contrario, cioè che il Datore di Lavoro abbia regolarmente provveduto alla stipula del contratto individuale di lavoro o di assunzione, il lavoratore deve stare attento ad alcuni particolari che, se sottovalutati, potrebbero prima o poi fare insorgere dei problemi, in taluni casi, così gravi che porterebbero a conflitti o, peggio, alle proprie dimissioni nel caso in cui si pregiudicasse la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Nel contratto di assunzione il lavoratore deve stare attento che siano indicate le seguenti parti:

  • i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi dell'Azienda e dell'Amministratore Delegato o preposto tale;
  • la data di assunzione e del periodo di prova;
  • la qualifica e mansione con indicato il relativo livello di inquadramento contrattuale;
  • il contratto nazionale collettivo di lavoro applicato;
  • le condizioni economiche applicate (generalmente viene indicata la retribuzione contrattuale vigente) a cui vanno eventualmente aggiunti ulteriori elementi retributivi quali superminimi individuali, premi, ecc.;
  • la sede dell'unità produttiva.

    Attenzione a sottoscrivere contratti individuali di lavoro ove siano indicate la disponibilità del lavoratore a:

  • espletare mansioni promiscue, senza che eventualmente siano indicate quali;
  • effettuare prestazioni di lavoro straordinario senza che siano indicati i termini, modalità e limiti imposti dal CCNL;
  • effettuare flessibilità dell'orario di lavoro (questo è solitamente prevista e normata dal CCNL e può essere applicata solo tramite accordi aziendali fra Sindacato e Azienda);
  • essere trasferito da una unità produttiva ad un altra in base alle sole esigenze dell'Azienda (questo è il più micidiale perchè se l'Azienda ha delle unità produttive anche a 300 Km di distanza dall'abituale posto di lavoro; senza che il Datore di Lavoro faccia alcun licenziamento, quindi, senza alcun rischio da parte sua, prevede il trasferimento ed il lavoratore o accetta, perchè previsto dal contratto di lavoro, oppure deve forzatamente dare le dimissioni).
  • indicare, magari su un allegato, la data di dimissioni del lavoratore interessato barattando questa cosa alla propria assunzione, quindi ricattando il lavoratore (questo è addirittura un frodo contrattuale punito penalmente nei confronti del Datore di Lavoro). 

    In conclusione, il contratto di lavoro è una forma di garanzia per entrambe le parti, ma può nascondere delle insidie per il lavoratore, in tal caso, superato l'eventuale periodo di prova, si sappia che è possibile impugnare tale contratto, se risultasse illeggittimo, rivolgendosi alla nostra sede ove sappiamo  in che modo trattare la vicenda e di come assistere anche legalmente il nostro iscritto.

    Nel caso in cui un lavoratore abbia anche sottoscritto le dimissioni all'atto dell'assunzione, superato il periodo di prova, si deve assolutamente rivolgersi subito al Saltae: in questo caso il tempo è la base certa della vittoria giuridica; se impugnato subito facilmente può essere testimoniato il frodo contrattuale; se, invece, viene impugnato troppo vicino alla scadenza delle dimissioni o, peggio ancora, dopo le dimissioni stesse....allora diventa impossibile dimostrare che tali dimissioni  siano state estorte.

    Consigliamo a tutti, per avere maggiori informazioni sui propri diritti contrattuali, di rivolgersi al Saltae per sapere e conoscere meglio il CCNL di settore, almeno nelle parti che più possono interessare.

    Nel CCNL ci sono garanzie e norme che nemmeno avreste immaginato potessero esistere.

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