Leggi sul Lavoro
"Le 35 Ore"
Lavoro, il Governo presenta le 35 ore
Il
testo del disegno di legge approvato il 24 marzo 98 dal Consiglio dei Ministri. |
Il Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1998 ha approvato il disegno di legge sulle
35 ore. Il disegno di legge, composto di 5 articoli, ricalca le indicazioni del documento
firmato tra Prodi e Bertinotti il 15 ottobre 1997: riduzione dell'orario legale di lavoro
a far data dal 1° gennaio 2001 per le aziende con più di 15 addetti, verifica, tramite
un incontro con le parti sociali previsto per il novembre dell'anno 2000, della incidenza
economica e produttiva della riduzione. Fino a quella data l'applicazione della legge
sarà sperimentale. La riduzione di orario di lavoro per legge ha rischiato di mettere in
crisi il sistema della concertazione tra le parti sociali (sindacati - Confindustria -
Governo), uno dei pilastri dell'accordo da esse stipulato nel luglio 1993 con il quale è
stato posto sotto controllo il costo del lavoro. All'annuncio del disegno di legge la
Confindustria ha abbandonato (18 marzo) il tavolo delle trattative minacciando di
denunciare l'intero accordo; i sindacati dal canto loro hanno manifestato perplessità sul
provvedimento; occorre ricordare che il 12 novembre 1997 sindacati e Confindustria hanno
firmato un'intesa per la riduzione dell'orario a 40 ore settimanali, in attuazione delle
disposizioni dell'articolo 13 della legge n.196 ("pacchetto Treu") e della
Direttiva 93/104/CE approvata dall'articolo 5 del disegno di legge in esame; il 15
dicembre, infine, il Fondo monetario internazionale, in una lettera al nostro Governo, ha
raccomandato che la questione dell'orario "deve rimanere nell'ambito della
contrattazione delle parti sociali". Il Governo ritiene il provvedimento rispettoso
dello spirito della concertazione, poiché con esso vengono disposti degli incentivi in
termini di aliquote contributive per le imprese che ridurranno sopra l'orario sino al
novembre del 2000, data nella quale le parti sociali si incontreranno per la verifica dei
risultati. Il Ministro Treu ha valutato in 800 miliardi il costo delle agevolazioni, da
porre a carico del fondo per l'occupazione costituito dal Governo Prodi.
Questo in sintesi il contenuto del testo. |
Articolo 1. L'orario di lavoro settimanale è fissato in 35 ore dal 1° gennaio 2001 per le aziende con più di 15 dipendenti; per le altre resta confermata la disciplina di 40 ore previste dalla legge 196 del 1997 (pacchetto Treu).
Articolo 2. Il decreto previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 196, dovrà
prevedere aliquote contributive più alte ove l'orario ecceda le 35 ore. Un'ulteriore
maggiorazione di aliquote è prevista per lo straordinario. Il decreto dovrebbe essere
emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il decreto dovrà
essere rivisto quando le 35 ore entreranno a regime; difatti attualmente vigono aliquote
maggiorate per l'orario eccedente le 40 ore. Con il decreto tali aliquote potranno essere
modificate, ma saranno comunque introdotte agevolazioni per gli orari inferiori alle 40
ore. Nel 2001 dovranno prevedersi aliquote maggiorate a partire dalla 36esima ora.
Articolo 3. Sono predisposti una serie di incentivi
affinché la definzione degli orari di lavoro già tenda verso l'obiettivo delle 35 ore
tramite:
- la rimodulazione delle aliquote contributive per fasce d'orario;
- la promozione di nuova occupazione, specie se a tempo indeterminato;
- la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi;
- la trasformazione dei contratti lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Articolo 4. Dispone la verifica tra le parti sociali
nel novembre dell'anno 2000.
Articolo 5. Impone il Governo di attuale la Direttiva
93/104, in materia di criteri minimi di igiene e orario di lavoro, entro 4 mesi dalla data
in vigore della legge, tramite decreto legislativo. Esso dovrà tener conto del parere
delle parti sociali e del Parlamento, dovrà valorizzare la contrattazione collettiva
quale strumento per disciplinare l'orario e dovrà contenere un adeguato sistema
sanzionatorio sulle violazioni dei limiti d'orario.
(2 aprile 1998)
Questo il testo integrale |
Capo I
Articolo 1
(Orario di lavoro)
1.A decorrere dal 1° gennaio 2001, per le imprese con più di 15 dipendenti
l'orario normale di lavoro, secondo le modalità di calcolo previsti dai contratti
collettivi , è fissato in 35 ore settimanali ai fini delle disposizioni del presente
Capo. Sono confermate per le altre imprese le disposizioni di cui al comma 1, primo
periodo dell'art.13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , e in ogni caso quelle di cui al
secondo periodo del medesimo comma 1.
Articolo 2
( Maggiorazioni )
1. Per le ore di lavoro eccedenti l'orario di 35 ore di cui all'articolo 1, comma 1,
oltre alle maggiorazioni retributive disposte dalla contrattazione collettiva, il decreto
di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 , stabilisce altresì,
anche a modifica di quanto previsto dall'articolo 2, commi da 18 a 21 della legge 28
dicembre 1995, n. 549 , maggiorazioni contributive di diversa entità rispettivamente per
le ore eccedenti l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 1 e per le ore eccedenti
l'orario contrattuale ove superiore.
2. Salvo quanto previsto dal presente articolo e nel rispetto di quanto disposto dal
decreto legislativo di cui all'articolo 5, nonchè dall'articolo 13, comma 1, primo
periodo, della citata legge n. 196 del 1997, resta ferma la competenza esclusiva dei
contratti collettivi in ordine alla regolazione del regime ordinario e di retribuzione
dell'orario di lavoro.
Articolo 3
(Modifiche all'art.13 della L.24/6/97)
1. All'articolo 13, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.196 , il secondo e terzo
periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tali misure sono attuate secondo criteri e
modalità stabiliti nel medesimo decreto con particolare riferimento alla rimodulazione
delle aliquote contributive per fasce di orario. Dette aliquote si applicano quando
l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette anche con riferimento ai casi
di lavoro a tempo parziale verticale. Le misure sono prioritariamente finalizzate ad
incentivare la tempestiva conclusione di accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per la riduzione dell'orario di
lavoro, a favorire l'efficacia di tali accordi sul piano della promozione di nuova
occupazione, in particolare nei casi in cui sia prevista l'assunzione a tempo
indeterminato di personale ad incremento dell' organico, nonchè nei casi di nuovi
insediamenti produttivi o nei casi di trasformazione dei contratti lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, anche nell'ambito di processi di gestione degli esuberi di
personale". Il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, della medesima legge n. 196
del 1997, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 4
(Verifica)
1. Entro il 1° novembre 2000 il Governo verifica con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale gli
effetti delle misure di incentivazione alla riduzione della durata dell'orario di lavoro
di cui al presente Capo e le conseguenze della fissazione della durata dell'orario normale
di lavoro in 35 ore settimanali ai sensi dell'articolo 1, in relazione alla situazione
economica e sociale nei diversi settori produttivi e aree territoriali.
Articolo 5
(Delega )
1. Il Governo è delegato ad emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge disposizioni intese a dare attuazione alla direttiva n.93/104/Ce
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Il decreto
legislativo, che terrà conto dell'avviso comune espresso dalle Parti sociali, si
conformerà ai seguenti principi e criteri direttivi, oltre a quelli desumibili dalla
stessa direttiva: a) valorizzazione della contrattazione collettiva quale strumento per
disciplinare la materia di lavoro; b) attuazione delle modifiche alla direttiva
eventualmente intervenute fino all'esercizio della delega; c) salva l'applicazione delle
norme penali vigenti, previsione, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni, di sanzioni amministrative per le infrazioni alle disposizioni medesime
secondo i criteri previsti dall'art.3, comma 1, lettera c) della legge 6 febbraio 1996, n.
52, e della legge 6 dicembre 1993, n. 499, nonchè del decreto 19 dicembre 1994, n 758,
relativamente alla disciplina sanzionatoria delle disposizioni in materia di orario di
lavoro; d) introduzione, al fine di evitare disarmonie con le discipline vigenti per i
singoli settori di attività interessati dalla normativa da attuare, delle necessarie
modifiche e integrazioni alle discipline stesse, ricorrendo anche alla predisposizione di
un Testo unico in materia di orario di lavoro. 2. Lo schema di decreto legislativo di cui
al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini
dell'espressione, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, del parere delle competenti
Commissioni. Qualora il termine previsto per il parere scada nei 30 giorni antecedenti
allo spirare del termine di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza di questo
ultimo è prorogata di 60 giorni. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo può emanare disposizioni intergrative e correttive nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 con la procedura di cui al presente
comma.